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Sez. L, Sentenza n. 798 del 01/02/1984 (Rv. 433027 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 10 R.D.L. N. 636 DEL 1939 IN ORDINE ALL'INVALIDITÀ ANCHE DELLO ASSICURATO LA CUI CAPACITÀ DI GUADAGNO SIA RIDOTTA A MENO DI UN TERZO PRECEDENTEMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - EFFETTI - APPLICABILITÀ ANCHE NEI GIUDIZI PENDENTI - CONDIZIONI - LIMITE.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433027-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 10 R.D.L. N. 636 DEL 1939 IN ORDINE ALL'INVALIDITÀ ANCHE DELLO ASSICURATO LA CUI CAPACITÀ DI GUADAGNO SIA RIDOTTA A MENO DI UN TERZO PRECEDENTEMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - EFFETTI - APPLICABILITÀ ANCHE NEI GIUDIZI PENDENTI - CONDIZIONI - LIMITE.*

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, opera anche nei giudizi pendenti, nei quali il giudice ove accerti l'esistenza del così detto rischio precostituito, non può tuttavia prescindere dalla riduzione della capacità di guadagno, tenendo conto a tal fine, non solo delle condizioni fisiche dello assicurato, ma di ogni altro elemento, anche sussidiario e concorrente, idoneo a determinare il concetto giuridico di capacità di guadagno. (V 1866/83, mass n 426704; (V 1195/81, mass n 411763; (V 2565/80, mass n 403303; (V 3111/79, mass n 399463).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)