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Sez. L, Sentenza n. 1860 del 12/03/1983 (Rv. 426704 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - INCIDENZE SUI RAPPORTI GIÀ DEFINITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426704-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - INCIDENZE SUI RAPPORTI GIÀ DEFINITI - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale che dichiara la incostituzionalità di una norma produce effetti che retroagiscono fino al momento in cui è venuto a determinarsi il contrasto della norma medesima con il precetto costituzionale e, quindi, in caso di legge successiva alla Costituzione, dallo stesso momento in cui essa è entrata in vigore, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, non suscettibili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma costituzionale, come si verifica nel caso di rapporti già definiti, anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di giudicato o di Atti amministrativi o di Atti negoziali, dei quali si siano interamente esauriti gli effetti o che siano efficaci sul piano sostanziale e processuale nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (Conf 2565/80, mass n 406303; (Conf 3111/79, mass n 399463).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)