Sez. L, Sentenza n. 5842 del 03/07/1987 (Rv. 454237 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RITARDO DELL'INPS NELL'EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI CREDITI - CARATTERE AUTOMATICO - INSUSSISTENZA - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RITARDO DELL'INPS NELL'EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI CREDITI - CARATTERE AUTOMATICO - INSUSSISTENZA - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*
In caso di ritardo dell'INPS nell'erogazione delle prestazioni previdenziali poste a carico della cassa integrazione guadagni, i lavoratori assicurati non hanno diritto all'automatica rivalutazione monetaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che le prestazioni suddette non integrano un credito di lavoro, bensì un credito di natura previdenziale; peraltro l'Obbligo dello INPS di pagare gli interessi legali sulle somme dovute decorre soltanto a partire dal provvedimento di autorizzazione della erogazione delle integrazioni salariali, atteso che con l'emissione di quest'ultimo - e non già fin dal momento della sospensione dal lavoro - sorge il diritto dei lavoratori alle prestazioni della C.i.G.. (V 5031/84, mass n 436862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)