Sez. 3, Sentenza n. 39520 del 20/07/2017 Cc. (dep. 29/08/2017) Rv. 271471 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare assunta nella circoscrizione di altro tribunale - Delegabilità dell'atto al giudice del luogo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 111, comma 6, Cost. - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 111, comma 6, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, sulla base della sola motivazione di "non ritenere di procedervi personalmente", posto che l'atto di delega non appartiene alla categoria dei "provvedimenti giurisdizionali" soggetti all'obbligo di motivazione ai sensi della citata disposizione costituzionale, trattandosi di un atto non decisorio né definitivo, ma meramente organizzativo ed ordinatorio, rispetto al quale l'apprezzamento discrezionale concesso al giudice resta assorbito nella valutazione legale tipica operata a monte dal legislatore e tendente ad assicurare il contatto immediato fra il giudice e la persona ristretta nella libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)