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Sez. 2 - , Sentenza n. 12026 del 13/04/2022 (Rv. 664784 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti - Intervenuta transazione conclusa tra le parti e successivo abbandono del giudizio - Dichiarazione di estinzione - Applicabilità della presunzione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664784-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione della presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. 208 del 2015, è sufficiente che il giudizio presupposto sia stato definito con una declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, non rilevando nel senso della inoperatività della detta presunzione che queste ultime abbiano abbandonato il giudizio solo dopo la conclusione di una transazione che abbia posto fine alla lite.

Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)