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Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 18/04/2005 (Rv. 580717 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Codice della strada - Violazione delle disposizioni in tema di sosta dei veicoli in zone predisposte e per un tempo limitato - Contestazione non immediata - Verbale di contestazione da notificare - Contenuto.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580717-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di infrazioni al codice della strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di contestazione non immediata, che solo genericamente è descritto nell'art. 201 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285): esso distingue i fatti rilevati, che l'accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, << per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata>> della violazione. In ordine all'accertamento dei fatti, il verbale deve contenere << gli elementi di tempo, di luogo e di fatto>> che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 157 del codice della strada, concernenti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell'ora dell'infrazione, della piazza o della via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata dall'accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate, spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 157 com. 5, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 157 com. 6, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)