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Sez. U, Sentenza n. 4636 del 18/07/1986 (Rv. 447368 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - TRASFERIMENTO E GIRATA - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEL RICEVITORE-GIRATARIO DELLA POLIZZA DI CARICO - FORMA SCRITTA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447368-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - TRASFERIMENTO E GIRATA - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEL RICEVITORE-GIRATARIO DELLA POLIZZA DI CARICO - FORMA SCRITTA - REQUISITI.*

Con riguardo a trasporto marittimo di merci, ed al fine della operatività, nei confronti del ricevitore-giratario della polizza di carico, della clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, secondo la previsione dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), il requisito della Forma scritta, quando la clausola medesima sia inserita in detta polizza, postula che l'originale negoziabile del relativo documento porti la sottoscrizione non soltanto del vettore-emittente, ma anche del caricatore-prenditore, mentre la Mancanza di tale ultima sottoscrizione non può trovare equipollente né nella firma di girata di detto prenditore, avente la diversa funzione di trasferire i diritti nascenti dal contratto, né nella firma che il ricevitore apponga al momento del ritiro del carico, né nella circostanza che il ricevitore stesso si avvalga del documento per esperire Azione risarcitoria contro il vettore, ove tale Azione sia proposta davanti a giudice diverso da quello indicato dalla clausola (con conseguente implicita contestazione della sua validità). (V 2017/85, mass n 439924; (V 5945/84, mass n 437607; (V 4910/82, mass n 422919).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 463, Cod. Navig. art. 644, Cod. Navig. art. 467, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)