Sez. U, Sentenza n. 5945 del 21/11/1984 (Rv. 437607 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il requisito della Forma scritta per la clausola di "proroga" della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, ai sensi dello art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804 (come interpretato dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza n. 24 del 14 dicembre 1976), è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate a tergo del documento contrattuale, solo quando questo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali (ancorché non specifico come richiesto dall'art. 1341 cod. civ.). l'indicato requisito, pertanto, deve ritenersi mancante, con riguardo a clausola inserita fra le condizioni generali di polizza di carico inerente a trasporto marittimo, ove difetti il suddetto richiamo, ovvero la sottoscrizione sia dell'emittente che del caricatore, con la conseguenza che la deroga alla giurisdizione del giudice italiano, in essa contenuta, resta inopponibile anche nei confronti del terzo giratario della polizza (nella specie, in Sede di Azione risarcitoria da questi promossa contro il vettore), indipendentemente dalla circostanza che egli abbia presentato e sottoscritto il documento in fase di riconsegna della merce. (V 4910/82, mass n 422919).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 463, Cod. Navig. art. 464, Cod. Navig. art. 467, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)