diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4336 del 27/09/1978 (Rv. 394009 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - NATURA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394009-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - NATURA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La responsabilita del creditore, che ha proposto l'istanza di fallimento, poi revocato, per i danni derivanti al debitore, prevista dall'art 21 del RD 16 marzo 1942 n 267, configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, della responsabilita processuale aggravata di cui all'art 96 cod proc civ. pertanto, al fine dell'affermazione di tale responsabilita, nel caso di revoca del fallimento per insussistenza del credito vantato dall'istante, e sufficiente accertare che questi abbia agito senza la normale prudenza (art 96 citato, secondo comma), mentre, nel caso di revoca pronunciata, pur sussistendo il credito dedotto, per difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi condizionanti l'instaurazione della procedura concorsuale, e necessario riscontrare che la condotta del creditore medesimo sia stata dolosa o gravemente colposa (art 96 citato, primo comma). In entrambe le ipotesi, il comportamento del creditore deve essere valutato non solo con riguardo al momento della presentazione della richiesta di fallimento, ma pure con riferimento allo svolgimento ed alle fasi del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, atteso che la sua colpa, lieve o grave, a secondo della ricorrenza dell'uno o dell'altro caso, puo concretarsi anche in una reiterata e temeraria proposizione di eccezioni ed impugnazioni nel corso di detto giudizio. (V 4230/74, mass n 372903; (V 1274/69, mass n 339928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)