Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 23/04/1969 (Rv. 339928 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEL CREDITO VANTATO DAL CREDITORE ISTANTE - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ELEMENTO PSICOLOGICO - DIFFERENZE.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEL CREDITO VANTATO DAL CREDITORE ISTANTE - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ELEMENTO PSICOLOGICO - DIFFERENZE.*
In tema di responsabilita per danni del creditore che ha chiesto la dichiarazione di fallimento poi revocato, occorre tener distinta l'ipotesi in cui la revoca sia stata conseguente all'accertata insussistenza del credito vantato dal creditore istante, dall'altra diversa ipotesi in cui la revoca sia stata pronunciata per la Mancanza dei presupposti subiettivi ed obiettivi necessari, nel concorso del credito vantato, a giustificare la procedura fallimentare. Nella prima ipotesi, in applicazione del disposto del secondo comma dell'art.96 cod.proc.civ., e sufficiente ai fini della responsabilita per danni del creditore istante, il difetto della normale prudenza nella seconda ipotesi, in applicazione del primo comma del medesimo articolo, e invece necessario, per l'affermazione della predetta responsabilita, l'accertamento, a carico del detto creditore istante - considerandone unitariamente la condotta, con riferimento sia alla fase della presentazione dell'istanza per la dichiarazione di fallimento, sia a quella successiva del giudizio di opposizione promosso dal fallito - di elementi rivelatori di dolo o colpa grave. (V. 886-68, massima n.332216 2732-67, massima n.330236 1647-67, massima n.328459).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)