Sez. 3, Sentenza n. 2303 del 06/02/2004 (Rv. 569942 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria ex art.26 della legge n. del 1929 - Abrogazione della norma in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n.472 del 1997 - Conseguenze - Sentenza impugnata dinanzi alla S.C. applicativa della norma sanzionatoria abrogata - Art.384 primo comma, secondo periodo, c.p.c. - Applicabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni accessorie irrogate nel corso di un procedimento penale per reati tributari(nella specie, iscrizione ipotecaria ex art.26 della legge n.4 del 1929), qualora, nella sentenza impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, si sia fatta sostanziale applicazione di una norma abrogata (nella specie, l'art.26 sopraricordato, abrogato dall'art.29 del D.lgs. n.472 del 1997), si determina una fattispecie assimilabile, in punto di diritto, a quella prevista dall'art.384, primo comma, secondo periodo del codice di rito civile, con la conseguenza che la Corte di cassazione, previo annullamento (senza rinvio) della decisione di merito, deve annullare anche il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria applicata in base alla norma abrogata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 18/12/1997 num. 472 art. 29, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)