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Sez. 5, Sentenza n. 4408 del 27/03/2001 (Rv. 545205 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Controversie concernenti unicamente l'impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa tributaria pendenti alla data del primo aprile 1998 - Principio del "favor rei" - Applicabilità retroattiva anche di ufficio in ogni stato e grado del processo - Conseguenze - "Ius superveniens" rappresentato dall'abrogazione della norma prevedente l'illecito - Applicabilità - Condizione - Procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione - Sentenza impugnata applicativa della norma sanzionatoria abrogata - Art. 384, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa ad omessa compilazione di bolle di accompagnamento di beni viaggianti.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545205-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tutte le ipotesi in cui l'oggetto del giudizio sia costituito unicamente dall'impugnazione del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa tributaria lo "ius superveniens", rappresentato dall'abrogazione della norma che prevedeva il relativo illecito deve essere applicato, a partire dal primo aprile 1998 (data di entrata in vigore del principio del "favor rei" anche nel sistema sanzionatorio tributario e della sua applicabilità retroattiva, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo) all'unica condizione che il provvedimento impugnato non debba qualificarsi "definitivo". Ne consegue che, per quel che riguarda i procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione, qualora nella sentenza impugnata si sia fatta comunque applicazione della norma sanzionatoria abrogata si determina una fattispecie assimilabile a quella prefigurata dall'art. 384, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. sicché la Corte, previo annullamento della sentenza impugnata deve, decidendo nel merito, annullare anche il provvedimento che ha irrogato la sanzione in applicazione della norma abrogata. (Fattispecie in materia di mancata compilazione di bolle di accompagnamento di beni viaggianti, illecito originariamente previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 627 del 1978 i quali - come rilevato dalla S.C. - al pari delle altre norme dettate dal d.P.R. n.627 del 1978 in materia di bolla di accompagnamento delle merci viaggianti sono stati abrogati dall'art. 3, comma centoquarantasettesimo, lett. d) della legge n. 549 del 1995, con effetto dal 27 settembre 1996, data di entrata in vigore del regolamento "delegato" di attuazione della disposizione da ultimo citata, emanato con d.P.R. n. 472 del 1996).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, DPR 06/10/1978 num. 627 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 147 lett. D CORTE COST., DPR 14/08/1996 num. 472 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)