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Sez. 6, Sentenza n. 5999 del 18/01/1980 Ud. (dep. 13/05/1980) Rv. 145278 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - MUTAMENTO - POSSIBILITA - CONDIZIONI - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA - AMNISTIA - EFFETTO DEVOLUTIVO.*
Stato
decisa il 1980-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145278-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - MUTAMENTO - POSSIBILITA - CONDIZIONI - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA - AMNISTIA - EFFETTO DEVOLUTIVO.*

Ai sensi dell'art 515 comma terzo cod proc pen il giudice di appello puo mutare la qualificazione giuridica del fatto in senso piu grave, escludendo l'applicazione dell'amnistia anche se appellante e il solo imputato, quando l'impugnazione investa uno degli elementi inerenti al fatto-reato, vale a dire quando l'imputato contesti che il fatto integri gli estremi del reato ritenuto dal primo giudice. Se invece l'imputato impugna la sentenza per motivi di merito il giudice di secondo grado non puo provvedere a tale modifica e conseguentemente, se non ricorrono i presupposti deve applicare l'amnistia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)