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Sez. 5, Sentenza n. 5306 del 23/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142207 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA E PIU GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142207-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA E PIU GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Anche se appellante sia il solo imputato, e consentito al giudice di appello, qualora siano stati investiti di impugnazione gli elementi inerenti al fatto contestato, di procedere, ex officio, a determinare la sua reale entita o qualificazione giuridica, anche se piu grave rispetto a quella erroneamente ritenuta dal tribunale, salva la osservanza dei limiti imposti dal divieto della reformatio in peius e il divieto di superare la Competenza del giudice di prime cure.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)