Sez. 1, Sentenza n. 9432 del 21/09/1998 (Rv. 519041 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione dopo oltre un anno dalla morte della parte - Mancata indicazione degli eredi - Nullità per mancata individuazione dei destinatari dell'atto di riassunzione - Configurabilità - Costituzione in giudizio di detti eredi - Efficacia sanante.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
È nullo l'atto di riassunzione che, sebbene eseguito dopo oltre un anno dalla morte della parte, non rechi l'indicazione personale degli eredi di questa, ai quali l'atto stesso è diretto, ma ne faccia menzione collettiva e impersonale. La nullità, derivante da violazione del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ., 163 cod. proc. civ., (il quale prevede che l'atto di citazione rechi la specifica indicazione di nome, cognome e residenza dei convenuti)e degli artt. 139 e segg. cod. proc. civ., (che stabiliscono il luogo in cui di regola debbono avvenire le notificazioni degli atti processuali)è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)