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Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 09/06/1972 (Rv. 358761 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - FUNZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358761-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - FUNZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

La clausola nella quale si stabilisce l'ambito oggettivo e soggettivo nel quale opera la garanzia assicurativa non fa che individuare e precisare l'oggetto del contratto di Assicurazione e non ha quindi natura di clausola limitativa della responsabilita, per cui non e richiesto per la sua validita (come previsto nell'art 1341 cod civ per le condizioni che stabiliscono a favore del contraente, che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita contrattuale) una specifica approvazione per iscritto. (Conf 673'70, mass n 345870).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)