Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 09/06/1972 (Rv. 358761 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - FUNZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - FUNZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
La clausola nella quale si stabilisce l'ambito oggettivo e soggettivo nel quale opera la garanzia assicurativa non fa che individuare e precisare l'oggetto del contratto di Assicurazione e non ha quindi natura di clausola limitativa della responsabilita, per cui non e richiesto per la sua validita (come previsto nell'art 1341 cod civ per le condizioni che stabiliscono a favore del contraente, che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita contrattuale) una specifica approvazione per iscritto. (Conf 673'70, mass n 345870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)