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Sez. L, Sentenza n. 12759 del 13/12/1995 (Rv. 495046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamenti condizionati per legge da una giustificazione - Esistenza di ragioni giustificatrici - Sufficienza - Profili di arbitrarietà e discriminazione non tipizzati - Irrilevanza - Limiti - Diritto potestativo - Configurabilità - Nozione tecnica di discrezionalità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Anche nel licenziamento che richieda per legge l'esistenza di una giustificazione, una volta accertata l'obiettiva esistenza dei fatti necessari per radicare il potere di recesso, restano irrilevanti eventuali profili di arbitrarietà e irrazionalità dei motivi dell'atto, così come l'esistenza di ipotesi di discriminazione diverse da quelle tipizzate dalla legge, sempreché non sia configurabile un motivo determinante contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Infatti, avendo il licenziamento natura giuridica di diritto potestativo - il cui esercizio è volto a realizzare l'interesse del titolare del potere -, non è consentito il riferimento alla nozione tecnica di discrezionalità e all'inerente dovere di imparzialità nella ponderazione dei diversi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta dal dipendente di un'organizzazione sindacale locale di datori di lavoro, rilevando che la pretesa discriminazione sarebbe stata conseguenza di contrasti con i dirigenti circa i metodi di gestione dell'organizzazione e che comunque il licenziamento trovava oggettiva giustificazione in esigenze di ristrutturazione organica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)