Sez. 1, Sentenza n. 3816 del 13/11/1975 (Rv. 378034 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI A SEGUITO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA - IRRIPETIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI A SEGUITO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA - IRRIPETIBILITA.*
La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25 secondo comma della legge 5 marzo 1963 n 246, attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sullo incremento di valore delle aree fabbricabili per trasferimenti avvenuti nel decennio anteriore all'entrata in vigore della legge, non esplica alcun effetto sul pagamento del tributo, o di rata del medesimo, eseguito dal contribuente, fino alla data della pubblicazione del dispositivo della sentenza stessa nella Gazzetta ufficiale, in base a denuncia ed autoliquidazione; tale pagamento, pertanto, e definitivo ed irripetibile, ancorche a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale, sia venuto meno il potere di imposizione del comune. (V 3704/74, mass n 372237; 222/74, mass n 367822; (V 762/73, mass n 363008; 2576/72, mass n 360101; (V 646/72, mass n 356704).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)