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Sez. 1, Sentenza n. 222 del 28/01/1974 (Rv. 367822 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI DEL TRIBUTO - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367822-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI DEL TRIBUTO - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI.*

Le somme pagate a titolo di imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili entro la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato illegittima la norma contenuta nell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963 n 246, non sono ripetibili. (Conf 2576'72, mass n 360101; 2574'72, mass n 360099; (Conf 1453'72, mass n 358094).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)