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Sez. U, Sentenza n. 646 del 07/03/1972 (Rv. 356704 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - RATE D'IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - ESCLUSIONE - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1972-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356704-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - RATE D'IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - ESCLUSIONE - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*

La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44 che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25 secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge) esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritte a ruolo, non sono piu dovute le rate d'imposta non ancora scadute, e, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale; e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione d'indebito al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta in conformita d'accertamento divenuto definitivo - a seguito di concordato tributario o altrimenti - alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art 285, primo e terzo comma, tu del 1931, sulla finanza locale). (Conf 3822'69, mass n 344343).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)