Sez. 2, Sentenza n. 1407 del 06/03/1979 (Rv. 397722 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - ESPRESSA GARANZIA DEL PROMITTENTE ALIENANTE IN ORDINE ALLA LIBERTA DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA FUTURA COMPRAVENDITA - DIRITTI ED ONERI GRAVANTI SUL BENE - RESPONSABILITA DEL PROMITTENTE - CONOSCENZA O EVIDENZA DI DETTI DIRITTI ED ONERI - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - ESPRESSA GARANZIA DEL PROMITTENTE ALIENANTE IN ORDINE ALLA LIBERTA DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA FUTURA COMPRAVENDITA - DIRITTI ED ONERI GRAVANTI SUL BENE - RESPONSABILITA DEL PROMITTENTE - CONOSCENZA O EVIDENZA DI DETTI DIRITTI ED ONERI - IRRILEVANZA.*
Il promittente alienante che abbia espressamente garantito la liberta dell'immobile oggetto della futura compravendita al promissario acquirente, e responsabile verso quest'ultimo dei diritti e degli oneri gravanti sul bene, nonostante la conoscenza o evidenza dei medesimi, in quanto l'affidamento nella Rilevanza negoziale delle asserzioni della controparte, esonera il promissario dall'Onere di verificare in precedenza la situazione di liberta del bene oggetto del contratto. (V 2779/67, mass n 330330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)