diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 569 del 12/01/2007 (Rv. 598460 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - "Definitività" della decisione del processo presupposto - Nozione - Momento individuante, per detta parte, la decorrenza del termine per la presentazione del ricorso ex legge n. 89 del 2001 - Data della ordinanza, impugnata, di esclusione dal giudizio penale della P.C. - Esclusione - Fondamento - Mancanza di definitività del provvvedimento in quanto impugnato - Mancata previsione di strumenti impugnatori da parte dell'ordinamento - Irrilevanza - Unicità del momento di decorrenza del termine ex art. 4 legge n. 89 del 2001 per tutte le parti del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598460-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento" e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste). Ne consegue che la decorrenza del predetto termine, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, proposta da un soggetto che si sia costituito P.C. nello stesso, non decorre dalla data della ordinanza, impugnata, con la quale ne sia stata disposta la esclusione dal giudizio ai sensi dell'art. 82, secondo comma, cod.proc.civ.(a seguito della proposizione da parte sua, in pendenza del giudizio penale, dell'azione innanzi al giudice civile), trattandosi di una decisione non definitiva, e non rilevando, in presenza di gravame, sul quale è tenuto a pronunciarsi il giudice d'appello, la circostanza della mancata previsione nell'ordinamento vigente di un mezzo di impugnazione nei confronti di detto provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)