Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999 (Rv. 526830 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Fallimento della parte - Dopo la chiusura della discussione davanti al collegio - Impugnazione - Notificazione - Al procuratore del fallito - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
Se uno degli eventi di cui all'art. 300 cod. proc. civ. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito della parte colpita dall'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)