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Sez. L, Sentenza n. 1696 del 17/02/1998 (Rv. 512732 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Nel corso del processo d'appello - Omessa dichiarazione da parte del procuratore costituito - Ricorso per Cassazione - Notificazione al legittimo successore della parte - Validità.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512732-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

Nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio d'appello intervenga la dichiarazione di fallimento di una delle parti senza che tale evento sia stato dichiarato o notificato a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., è valida la notificazione del ricorso per Cassazione effettuata al curatore del fallimento, essendo egli, ai sensi dell'art. 431 legge fall., il legittimo destinatario della "vocatio in jus" per l'impugnazione, e non potendo perciò dolersi della notificazione dell'atto di impugnazione nei suoi confronti o dedurre, perciò solo, l'irritualità della medesima notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)