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Sez. L, Sentenza n. 237 del 21/01/1985 (Rv. 438467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Si realizza la fattispecie prevista dall'art. 2112 cod. civ. e quindi la relativa normativa può trovare applicazione anche nel caso di trasferimento non dell'intera azienda, ma di singole unità produttive, suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa, sia in quanto dette unità acquistino autonomia organizzativa, sia in quanto si inseriscano con la loro capacità produttiva nel più ampio contesto dell'impresa cessionaria, con la conseguenza che in tal caso gli effetti di detta normativa restano circoscritti ai lavoratori addetti al settore ceduto. (Conf 138/83, mass n 424940; (Conf 3901/78, mass n 393498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)