Sez. L, Sentenza n. 3901 del 18/08/1978 (Rv. 393498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - AMMISSIBILITA CON RIFERIMENTO A SINGOLE UNITA PRODUTTIVE DELL'AZIENDA - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - AMMISSIBILITA CON RIFERIMENTO A SINGOLE UNITA PRODUTTIVE DELL'AZIENDA - EFFETTI.*
Si realizza la fattispecie prevista dall'art 2112 cod civ e, quindi, la relativa normativa puo trovare applicazione anche nel caso di trasferimento non dell'intera azienda, ma di singole unita produttive della stessa, suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa, sia in quanto dette unita acquistino autonomia organizzativa (rispetto all'impresa cedente), sia in quanto si inseriscano con le loro capacita produttiva nel piu ampio contesto dell'impresa cessionaria: in tal caso, gli effetti di detta normativa restano circoscritti ai lavoratori addetti al settore ceduto. (V 2383/53; (V 179/45).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)