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Sez. L, Sentenza n. 138 del 08/01/1983 (Rv. 424940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ CON RIFERIMENTO A SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE DELL'AZIENDA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ CON RIFERIMENTO A SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE DELL'AZIENDA - EFFETTI.*

Si realizza la fattispecie prevista dall'art. 2112 cod. civ., e, quindi, la relativa normativa può trovare applicazione, anche nel caso di trasferimento non dell'intera azienda, ma di singole unità produttive della stessa, suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa, sia in quanto dette unità acquistino autonomia organizzativa (rispetto all'impresa cedente), sia in quanto si inseriscano con la loro capacità produttiva nel più ampio contesto dell'impresa cessionaria: in tal caso, gli effetti di detta normativa restano circoscritti ai lavoratori addetti al settore ceduto. (Conf 3901/78, mass n 393498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)