Sez. L, Sentenza n. 375 del 21/01/1986 (Rv. 443987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA INTERPOSIZIONE RITENUTA IN SEDE DI MERITO FITTIZIA, E QUINDI VIETATA, SEBBENE INTERVENUTA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - RIFERIMENTO DEL DIVIETO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO - CARATTERE ESCLUSIVO - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA INTERPOSIZIONE RITENUTA IN SEDE DI MERITO FITTIZIA, E QUINDI VIETATA, SEBBENE INTERVENUTA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.*
La legge n. 1369 del 1960 - che ha posto il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - riguarda soltanto il momento genetico del rapporto, ma non estende il suo ambito di applicazione ad episodi successivi alla Costituzione dello stesso; pertanto, ove sia escluso un accordo simulatorio anteriore o coincidente con la Costituzione del rapporto, e sia quindi accertata l'insussistenza di un'ipotesi di intermediazione vietata, non ricade nell'operatività della legge suddetta il successivo momento funzionale del rapporto. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - dopo aver accertato l'insussistenza di qualsiasi interposizione fittizia all'atto della Costituzione del rapporto - aveva affermato che il rapporto stesso nel corso del suo svolgimento aveva assunto, in prosieguo di tempo, connotazioni tali da far ritenere l'interposizione fittizia di cui alla legge citata). (V 6093/83, mass n 430893; (V 990/83, mass n 425758).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)