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Sez. L, Sentenza n. 6093 del 18/10/1983 (Rv. 430893 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430893-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DEL LAVORATORE.*

La legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) - la cui operatività va esclusa con riguardo ad episodi successivi alla Costituzione del rapporto di lavoro, incidendo essa soltanto sul momento genetico di tale rapporto - attribuisce unicamente al lavoratore, quale esclusivo destinatario della tutela apprestata dalla legge medesima, e non anche al datore di lavoro, vero o fittizio, la legittimazione ad agire per l'individuazione del soggetto che effettivamente beneficia della prestazione lavorativa. (V 990/83, mass n 425758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)