Sez. L, Sentenza n. 6093 del 18/10/1983 (Rv. 430893 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DEL LAVORATORE.*
La legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) - la cui operatività va esclusa con riguardo ad episodi successivi alla Costituzione del rapporto di lavoro, incidendo essa soltanto sul momento genetico di tale rapporto - attribuisce unicamente al lavoratore, quale esclusivo destinatario della tutela apprestata dalla legge medesima, e non anche al datore di lavoro, vero o fittizio, la legittimazione ad agire per l'individuazione del soggetto che effettivamente beneficia della prestazione lavorativa. (V 990/83, mass n 425758).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)