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Sez. U, Sentenza n. 8521 del 29/05/2012 (Rv. 622472 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario non medico operante negli istituti di ricovero e cura - Trattamento economico - Equiparazione al personale sanitario - "Indennità De Maria" - Criterio perequativo - Equivalenza delle mansioni a prescindere dal titolo di studio - Legittimità.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622472-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE

La cosiddetta "indennità De Maria", riconosciuta dall'art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è legittimamente determinata - in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria - sulla scorta del criterio fattuale dell'equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)