Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/06/1985 (Rv. 441399 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - PREVISIONE, NELLA POLIZZA, DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DI UN PREMIO MINIMO FISSO IN VIA PROVVISORIA ED ANTICIPATA SALVA MAGGIORE QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO ALLA STREGUA DI ELEMENTI VARIABILI COMUNICATI DALL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DI CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO - COMUNICAZIONE DI TALI ELEMENTI - OBBLIGAZIONE ACCESSORIA - ONERE PROBATORIO DELL'ADEMPIMENTO RELATIVO - INCIDENZA SULL'ASSICURATO - OMISSIONE - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - PREVISIONE, NELLA POLIZZA, DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DI UN PREMIO MINIMO FISSO IN VIA PROVVISORIA ED ANTICIPATA SALVA MAGGIORE QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO ALLA STREGUA DI ELEMENTI VARIABILI COMUNICATI DALL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DI CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO - COMUNICAZIONE DI TALI ELEMENTI - OBBLIGAZIONE ACCESSORIA - ONERE PROBATORIO DELL'ADEMPIMENTO RELATIVO - INCIDENZA SULL'ASSICURATO - OMISSIONE - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA.*
Quando la polizza di Assicurazione preveda, oltre ad un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria ed anticipata, una maggiore quantificazione del premio definitivo, da effettuarsi a scadenza di ciascun periodo assicurativo alla stregua di elementi variabili che l'assicurato deve comunicare all'assicuratore (nella specie, ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, in relazione ad Assicurazione della responsabilità civile per i rischi derivanti dall'Esercizio d'impresa), la suddetta comunicazione configura un'obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento del premio. Ne consegue che l'assicurato, il quale invochi la copertura assicurativa, è tenuto a fornire la prova di aver adempiuto anche detta obbligazione accessoria, e, in difetto, resta soggetto alla sospensione della garanzia medesima (ed eventuale successiva risoluzione del contratto), ai sensi dello art. 1901 cod. civ., senza che possa invocare, nemmeno sotto il profilo dell'esecuzione del rapporto secondo buona fede, un dovere dell'assicuratore di sollecitarlo alla trasmissione degli indicati dati. (V 2495/70, mass n 348775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)