Sez. 4, Sentenza n. 37859 del 03/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007) Rv. 237781 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE | Gara di velocità - Partecipazione - Artt. 9 bis e 9 ter CdS - Diversità di previsione - Differenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE
In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter del codice della strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 9 bis, Cod. Strada Nuovo art. 9 ter, Legge 01/08/2003 num. 214 art. 3, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)