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Sez. 3, Sentenza n. 810 del 17/03/1972 (Rv. 356982 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356982-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il giudizio sulla necessita ed opportunita di disporre nuove indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il quale non e tenuto ad emettere una esplicita pronuncia sulla relativa istanza, quando ritenga del tutto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti gia compiuti. (V 2116'70, mass n 348240).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)