Sez. 5, Sentenza n. 26883 del 19/05/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229882 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria - Omissione di fatti rilevanti - Integrazione del reato di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Integra il reato di cui agli articoli 476 e 479 cod. pen., e non costituisce ipotesi di falso innocuo, l'omissione, nella relazione di servizio dell'agente di polizia giudiziaria, degli spostamenti dell'arrestato, prima e dopo la sua evasione, che occulti le violenze subite da quest'ultimo e copra il mancato controllo dell'arrestato in quanto le relazioni di servizio degli agenti di polizia giudiziaria debbono attestare ciò che è stato direttamente compiuto e percepito dal pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)