Sez. 5, Sentenza n. 8252 del 15/01/2010 Ud. (dep. 02/03/2010) Rv. 246157 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Relazione di servizio del pubblico ufficiale - Natura di atto pubblico - False attestazioni - Applicabilità del principio "nemo tenetur se detegere" - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso documentale, la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale (nella specie agente della Polizia municipale), è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autore o che siano dallo stesso riferiti. Ne consegue che integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata; né, in tal caso, è applicabile l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" del principio "nemo tenetur se detegere" - per avere l'autore attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio oggetto della relazione di servizio - considerato che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità "erga omnes" di quanto attestato dal p.u., non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)