Sez. 1, Sentenza n. 230 del 04/02/1982 Cc. (dep. 16/03/1982) Rv. 152775 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DIVIETO DI ASSUMERE COME TESTIMONE CHI ABBIA LA QUALITÀ D'IMPUTATO - QUALITÀ D'IMPUTATO - NOZIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DIVIETO DI ASSUMERE COME TESTIMONE CHI ABBIA LA QUALITÀ D'IMPUTATO - QUALITÀ D'IMPUTATO - NOZIONE.*
Il divieto di cui all'art. 348 cod. proc. pen. si riferisce alla situazione di chi abbia formalmente acquisita la qualità d'imputato nei modi stabiliti dall'art. 78 dello stesso codice e non già a quella di chi sia stato considerato imputato in Sede di polizia giudiziaria, occorrendo, ai fini in discorso, un atto del procedimento, ossia un atto promanante dal P.m. o dal giudice col quale si attribuisca ad un soggetto un reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)