Sez. 2, Sentenza n. 23412 del 09/06/2005 Ud. (dep. 21/06/2005) Rv. 231879 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinuncia - Effettuata dal difensore di fiducia - Ammissibilità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)