Sez. 3, Sentenza n. 209 del 14/01/1988 (Rv. 456819 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA PER LA SANATORIA - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA ANCHE EX OFFICIO AI GIUDIZI PENDENTI - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA PER LA SANATORIA - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA ANCHE EX OFFICIO AI GIUDIZI PENDENTI - LIMITI.*
In tema di affitto dei fondi rustici, la norma di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - il quale prevede, in favore dell'affittuario convenuto in giudizio per morosità, la concessione di un termine per il versamento dei canoni scaduti - avendo anche carattere processuale, è di immediata applicazione qualunque sia la fase del giudizio di merito in cui il processo penda al momento della sua entrata in vigore e, pertanto, anche in grado d'appello, dovendo il giudice applicarla ex officio pur in Mancanza di una espressa richiesta della parte, con il solo limite, nella fase di gravame, di una espressa statuizione negativa, pronunciata in primo grado, che non sia stata all'uopo impugnata. (Conf 3872/83, mass n 428796; (Conf 3895/82, mass n 421843; (Conf 446/82, mass n 418149; (Conf 4563/81, mass n 415277; (Conf 2212/81, mass n 412947).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)