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Sez. 3, Sentenza n. 9082 del 19/04/2006 (Rv. 589324 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Presentazione di una nota specifica - Globale determinazione, da parte del giudice, dei diritti e degli onorari in misura inferiore a quella esposta - Motivazione - Necessità - Ricorso per cassazione avverso la liquidazione - Denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa - Specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettanti - Necessità - Onere a carico del ricorrente.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589324-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci eventualmente operata, al fine di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi. Tuttavia, al fine di consentire - da parte della Corte di Cassazione - la verifica della corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità, ma ha l'onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)