diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 286 del 21/01/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 201092 - 01

Impugnazioni - Revisione - Casi | Prova nuova - Nozione - Elementi probatori già acquisiti agli atti e non valutati prima del giudicato - Possibilità di revisione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201092-01

Impugnazioni - Revisione - Casi

Deve escludersi che la "novità" della prova richiesta dall'art. 630 per il procedimento di revisione possa essere intesa nel senso di ricomprendere anche elementi probatori già acquisiti agli atti, ma non valutati dal Giudice prima del giudicato. Invero la prova deve considerarsi nuova quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del Giudice: se questi invece l'abbia conosciuto, dandone una valutazione anche parziale nel senso della legittima scelta degli elementi di sostegno alla motivazione, non è possibile una sua riconsiderazione perché verrebbe pur sempre a mancare il carattere della novità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)