Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 24/05/1999 Cc. (dep. 15/07/1999) Rv. 213962 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prova preesistente - Non portata a conoscenza del giudice per negligenza della parte - Novità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
In tema di giudizio di revisione, il requisito della novità della prova deve essere valutato in relazione agli elementi effettivamente già sottoposti all'apprezzamento del giudice; pertanto, nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, la prova della mancanza di una condizione di procedibilità -anche se la parte non la abbia fatta tempestivamente valere per sua negligenza- deve considerarsi comunque sopravvenuta. (Fattispecie in tema di emissione di assegno bancario senza provvista nella quale l'emittente, condannato con decreto penale, non aveva fatto valere la eccezione di improcedibilità derivante dal fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge 15.12.1990 n. 386).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)