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Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 08/04/1982 (Rv. 420051 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - RICHIESTA DI UN SUPPLEMENTO DI CONSULENZA TECNICA O DELLE INFORMAZIONI ALLA P.A. - REIEZIONE DELLA RICHIESTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420051-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - RICHIESTA DI UN SUPPLEMENTO DI CONSULENZA TECNICA O DELLE INFORMAZIONI ALLA P.A. - REIEZIONE DELLA RICHIESTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Quando la parte solleciti un supplemento di consulenza tecnica o la richiesta di informazioni alla P.a., al fine di accertare un determinato fatto essenziale ai fini della decisione, il giudice del merito non può disattendere la relativa richiesta senza motivare al riguardo, soprattutto se l'istante versi nella obiettiva difficoltà di provare tale fatto, siccome terzo estraneo ad esso. (V 1543/81, mass n 412205; (V 1058/80, mass n 404532; (V 2055/78, mass n 391421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)