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Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 17/03/1981 (Rv. 412205 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412205-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*

Qualora la parte richieda una consulenza tecnica per accertare determinati fatti essenziali ai fini della decisione, rispetto ai quali tale mezzo istruttorio si presenti obiettivamente come lo strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente, il giudice del merito non puo respingere la relativa istanza senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte a suo sostegno. (V 1058/80, mass n 404532; (V 2055/78, mass n 391421; (V 5149/77, mass n 338773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)