Sez. 3, Sentenza n. 3779 del 02/05/1997 (Rv. 504013 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Domande riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza per valore del giudice dell'ingiunzione - Declaratoria di incompetenza del giudice dell'ingiunzione e rimessione della causa al giudice competente - Implicita revoca o declaratoria di nullità del decreto opposto - Esclusione - Mancata riassunzione della causa dinnanzi al giudice indicato come competente - Estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Definitiva efficacia del decreto opposto.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
La pronunzia con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la propria incompetenza per valore in conseguenza di una domanda riconvenzionale dell'opponente, e rimetta l'intera causa al giudice superiore, non si ricollega ad una incompetenza originaria del giudice dell'ingiunzione, e non comporta quindi un'implicita revoca o declaratoria di nullità del decreto opposto, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, per la mancata riassunzione della causa dinnanzi al giudice indicato come competente, efficacia che, ove l'ingiunto abbia proposto opposizione all'esecuzione promossa in base al decreto ingiuntivo, può essere fatta valere dal creditore procedente mediante richiesta di rigetto dell'opposizione stessa, contenente implicita eccezione di estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)