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Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 24/06/1983 (Rv. 429254 - 01)

VENDITA - SINGOLA SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - CONSEGNA AL VETTORE OD ALLO SPEDIZIONIERE - OBBLIGO DEL VENDITORE - ESAURIMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429254-01

VENDITA - SINGOLA SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - CONSEGNA AL VETTORE OD ALLO SPEDIZIONIERE - OBBLIGO DEL VENDITORE - ESAURIMENTO - LIMITI.*

Nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. (e dell'art. 19 della "legge uniforme" annessa alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971 n. 816, sulla formazione dei contratti di vendita internazionale), l'Obbligo del venditore della tradizione della cosa si esaurisce con il rimettere questa al vettore o allo spedizioniere, salvo che non ricorra patto o uso contrario. (V 3413/80, mass n 407243; (V 29/79, mass n 396035; (V 2779/78, mass n 392199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 19, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)