Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 26/04/1984 (Rv. 434633 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - USUCAPIONE DELLA COSA DI PROPRIETÀ COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINIO - PROVA RELATIVA - OGGETTO - MERO NON USO DELLA COSA DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - USUCAPIONE DELLA COSA DI PROPRIETÀ COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINIO - PROVA RELATIVA - OGGETTO - MERO NON USO DELLA COSA DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - IRRILEVANZA.*
Il condomino, per usucapire la cosa di proprietà comune, non deve dimostrare l'interversione del possesso, ma deve fornire la prova di avere sottratto la cosa all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e, cioè, di una condotta univocamente diretta a rivelare che nel condomino si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, e non la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri condomini. (V 4027/77, mass n 393627; (V 1564/72, mass n 358288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)