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Sez. 5, Sentenza n. 10496 del 03/07/2003 (Rv. 564766 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art 2 - quinquies D.L. n. 564 del 1994 - Lite relativa a ingiunzione fiscale susseguente ad avviso di liquidazione definitivo - Domanda di condono - Estensione - Riferibilità alla pretesa tributaria nel suo complesso - Esclusione - Ambito residuo - Sanzioni o soprattasse - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564766-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario, ai sensi dell'art. 2 <quinquies> del D.L. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994, richiesto dal contribuente in sede di impugnazione di una ingiunzione fiscale preceduta dalla emissione e notificazione di un atto di liquidazione, divenuto definitivo ed incontestabile, la domanda presentata dal contribuente va riferita solo ai motivi propri all'atto di ingiunzione e, quindi, all'irrogazione delle sanzioni o soprattasse contenute nell'ingiunzione, non anche all'obbligazione tributaria principale, atteso che l'avviso di liquidazione, una volta divenuto irretrattabile conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato a esplicare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria e, come tale, non è suscettibile di impugnazione per vizi diversi da quelli propri dell'ingiunzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/09/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)