Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 12/05/1998 (Rv. 515349 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Complesso aziendale comprendente beni immobili - Trasferimento per successione ereditaria - Imponibile - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
Il rinvio che gli artt. 3 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 fanno alla disciplina dell'imposta (di registro o) sulle successioni deve intendersi fatto al valore dei singoli immobili quale determinato secondo la disciplina ordinaria, che prescrive come determinare il valore degli immobili stessi, e non con riferimento ai criteri di valutazione dell'azienda (o della quota sociale) nella quale essi siano compresi. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale, l'imponibile di un immobile facente parte di un'azienda (o di una quota di società non azionaria) trasferita per successione "mortis causa" va determinato secondo la disciplina ordinaria dell'imposta di successione concernente gli immobili considerati in sè e non quali componenti dell'azienda o del patrimonio sociale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 635 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)