Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239195 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. - Esistenza di precisi indizi di reità sin dall'inizio - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. (Nella specie la Corte ha escluso la inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese da alcuni militari delle truppe naziste che erano stati presenti sul luogo delle operazioni nel corso dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, rilevando che gli stessi "nella loro qualità di semplici soldati, non avevano una rilevante funzione di responsabilità nella struttura del battaglione", e che "non erano emersi elementi specifici comprovanti che essi avevano materialmente sparato ed ucciso qualcuna delle vittime").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)