Sez. 5, Sentenza n. 24953 del 15/05/2009 Cc. (dep. 16/06/2009) Rv. 243891 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi dall'inizio doveva essere sentito come indagato - Ambito e presupposti di operatività.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)